ART. 1 – Atto costitutivo e denominazione
Il giorno 1° Dicembre dell’anno 2000 si costituisce a Empoli (FI) l’associazione senza scopi di lucro denominata “VESPA CLUB EMPOLI”. 
Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo.
Sono presenti i signori: VALORI Antonio, RIBECCHINI Matteo, NICCOLAI Viero, CHIAPPI Stefano, MICHELI Giuseppe, MARZI Evis, ALDERIGHI Paolo, CERVASIO Valentina, RISTORI Mirko, BOVE Massimiliano, BARTALINI Piero, SALVADORI Uriano, CORSI Giovanni, GRACEFFA Gianluigi. 
Il Presidente eletto dall’assemblea costituente è il signor VALORI Antonio.
Lo Statuto della associazione è composto dai seguenti articoli.
ART. 2 – Natura e caratteristiche
L’Associazione in questione è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.
E’ fatto quindi divieto assoluto di distribuire (anche in modo indiretto) utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante tutta la vita dell’associazione. 
Essa ha carattere assolutamente apolitico ed in seno ad esso è vietata qualsiasi discussione o manifestazione politica.
ART. 3 – Scopi e durata
L’associazione ha come scopo la promozione e la conservazione del patrimonio “vespistico” nonché l’attività turistica, culturale, ricreativa, curando gli interessi generali del motociclismo e diffondendo la conoscenza tecnico-motociclistica.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’associazione potrà decidere anno per anno sull’opportunità di aderire ad altre associazioni o enti aventi analoghe finalità.
La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 4 – Associati
Chiunque può associarsi, purché: 
condivida gli scopi dell’associazione;
presenti apposita domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo;
regolarizzi il pagamento della quota associativa annuale prevista.
La domanda può essere accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e previa insindacabile valutazione di tutti i componenti presenti nella prima adunanza utile. 
Nel caso la domanda sia presentata da un minorenne, è necessaria la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
La tessera associativa è l’unico e solo documento comprovante la qualità di associato.
Il pagamento della quota associativa dovrà essere eseguito entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo proroghe disposte tempo per tempo dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, in fase di rinnovo annuale può proporre ai propri associati, senza alcun obbligo di adesione, modalità associative integrative ad altre associazioni o enti aventi finalità similari (es. Vespa Club Italia, FMI ecc.).
Ogni socio maggiorenne, nell’ambito assembleare, ha diritto ad un voto. Ha inoltre la facoltà di presentare proposte, reclami, richieste e osservazioni al Consiglio Direttivo. 
Ove previsto dal Consiglio Direttivo, il socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta: la delega potrà essere conferita solo ad altro associato. Il delegato non può rappresentare più di tre soci.
Gli associati si impegnano a partecipare attivamente alla vita sociale, a osservare lo Statuto, tutti i regolamenti e tutte le deliberazioni e direttive del Consiglio Direttivo.
Si impegnano inoltre a non compiere atti contrari agli scopi associativi o comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’associazione in particolar modo durante la partecipazione a manifestazioni e raduni. 
La qualifica di socio si perde: 
per mancato rinnovo della quota associativa annuale;
per dimissioni volontarie dell’associato;
per radiazione decisa a maggioranza semplice ed inappellabile dal Consiglio Direttivo a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque ostacolanti il buon funzionamento dell’associazione.
La radiazione di un associato può essere proposta dal:
Presidente;
da almeno un consigliere;
da almeno dieci soci. 
Il Consiglio Direttivo, nella prima adunanza utile, procederà alla valutazione della proposta di radiazione e alla successiva votazione inappellabile per maggioranza semplice.
ART. 5 – Patrimonio
I mezzi finanziari di cui dispone l’associazione sono costituiti dalle quote dei soci, nonché da eventuali contributi straordinari quali donazioni di modico valore, offerte e sponsorizzazioni nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legge.
La maggioranza dei mezzi finanziari disponibili ogni anno dovrà essere utilizzata per la copertura delle spese per l’organizzazione dei propri raduni, eventi o per l’acquisto di materiale tecnico fruibile dagli associati.
ART. 6 – Organi e durata
Sono organi essenziali ed obbligatori dell’associazione: 
l’assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
i Consiglieri Onorari;
il Presidente;
il Vice-Presidente.
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
Elegge liberamente, sul principio del voto singolo di ogni associato, i componenti del Consiglio Direttivo. I soci minorenni non possono essere eletti negli organi sociali.
L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta inviata ai soci (mezzo email, sms, WhatsApp o altre modalità similari) per l’approvazione del rendiconto finanziario o per particolari esigenze contingenti la vita dell’associazione.
L’assemblea si ritiene validamente costituita:
in prima convocazione con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibererà a maggioranza semplice dei votanti;
in seconda convocazione l’assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto e delibererà a maggioranza semplice dei votanti. 
La durata del mandato del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri Onorari, del Presidente e del Vice-Presidente è di quattro anni.
Tutte le cariche interne all’associazione sono svolte a titolo completamente gratuito.
Il Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato:
stabilisce la data in cui riunire l’assemblea straordinaria dei soci per le elezioni;
stabilisce il numero dei componenti da eleggere per il futuro Consiglio Direttivo;
nomina un Comitato Elettorale composto da almeno tre associati, al fine di assicurare e vigilare sul regolare svolgimento delle operazioni propedeutiche al voto; l’organo dovrà prontamente relazionare il Consiglio uscente su eventuali irregolarità.
Il rinnovo delle cariche direttive sarà valido per votazione dell’assemblea dei soci per almeno:
un terzo dei soci nel caso in cui gli aventi diritto di voto risultino meno di cento;
un quinto dei soci nel caso in cui gli aventi diritto di voto risultino tra cento uno e duecento;
un sesto dei soci nel caso in cui gli aventi diritto di voto risultino tra  duecentouno e trecento;
un settimo dei soci nel caso in cui gli aventi diritto di voto risultino tra trecentouno e quattrocento;
un ottavo dei soci nel caso in cui gli aventi diritto di voto risultino tra quattrocentouno e cinquecento;
un nono dei soci nel caso in cui gli aventi diritto di voto risultino oltre cinquecento uno.
I nominativi di eventuali candidati all’organo direttivo dell’associazione dovranno pervenire al Consiglio Direttivo uscente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata dal Consiglio stesso per le elezioni. 
I candidati devono risultare iscritti all’associazione da almeno tre anni e le candidature saranno valutate singolarmente dal Consiglio Direttivo e dai Consiglieri Onorari deliberando a maggioranza semplice l’eventuale esclusione di soci non ritenuti idonei alla candidatura. I soci minorenni non possono essere eletti negli organi sociali.
Nel caso in cui nessun socio si sia candidato entro i quarantacinque giorni previsti, rimarrà in carica il direttivo uscente per un ulteriore anno, alla fine del quale il Consiglio Direttivo procederà ad indire una nuova data per le elezioni.
La data delle elezioni sarà resa nota agli associati almeno venti giorni antecedenti la data prevista, a mezzo posta o tramite l’utilizzo di altri strumenti informativi alternativi che ne garantiscano la massima pubblicità (email, sms, WhatsApp o strumenti similari). 
ART. 7 – Consiglio Direttivo e Presidente
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) soci; è comunque complessivamente composto in numero dispari. Il numero dei soggetti è deciso dal Consiglio uscente prima delle elezioni in base alla numerosità complessiva degli associati.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e nella prima adunanza disponibile elegge il Presidente e il Vice-Presidente. 
All’interno del Consiglio Direttivo vengono affidati gli incarichi di:
Segretario;
Tesoriere;
Responsabile turistico;
Responsabile Web.
Nel caso non siano trovati soci disposti ad accettare tali incarichi, gli stessi restano “ad interim” in capo al Presidente. Nel caso in cui un socio eletto dall’assemblea, non si ritenga adeguato a ricoprire l’incarico di Consigliere, può volontariamente rassegnare le proprie dimissioni; in tal caso sarà cooptato dal primo socio risultante “non eletto” nelle elezioni.
Il Consiglio Direttivo è l’organo decisionale e deliberativo dell’associazione.
Ogni anno programma l’attività annuale dell’associazione e ad ogni adunanza delibera a maggioranza semplice su tutti gli argomenti inerenti la vita dell’associazione e garantendo il rispetto dello Statuto.
Nel corso del mandato, in caso di dimissioni dei Consiglieri in numero dispari (uno, tre o cinque), il Consiglio Direttivo valuterà la cooptazione con priorità di scelta tra i soci “non eletti” alle ultime elezioni o tra eventuali altri soci che si siano distinti per la partecipazione alla vita dell’associazione. Nel caso di dimissioni dei Consiglieri in numero pari (due, quattro o sei), il Consiglio Direttivo potrà valutare l’eventuale prosecuzione del mandato senza alcuna cooptazione nel rispetto delle maggioranze richieste per il funzionamento dell’Organo Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o comunque almeno una volta ogni due mesi. 
Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente senza giustificato motivo (valutato volta per volta dal Consiglio) per più di tre sedute consecutive, sarà considerato dimissionario e quindi sostituito da un altro socio scelto dallo stesso Consiglio.
Il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dall’insediamento o dall’approvazione delle modifiche statutarie, nomina a maggioranza semplice due Consiglieri Onorari scelti tra:
i soci fondatori in regola con la quota associativa annua;
i soci che risultino associati con regolare continuità da almeno 10 (dieci) anni e abbiano dimostrato nel tempo una proattiva partecipazione e una particolare attenzione alla vita dell’associazione.
I Consiglieri Onorari sono garanti del corretto svolgimento della vita associativa e hanno il compito di supervisionare l’attività del club vigilando sull’operato del Consiglio Direttivo.
Hanno la facoltà di presenziare tutte le sedute del Consiglio Direttivo anche su esplicita richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo stesso.
Hanno diritto di voto nelle delibere consiliari, ma non hanno gli obblighi di presenza previsti per i consiglieri ordinari.
Il Consiglio Direttivo, per validi motivi, può decidere nel corso del proprio mandato, la sostituzione dei Consiglieri Onorari solo a maggioranza assoluta.
Nel caso di dimissioni di un Consigliere Onorario, il Consiglio Direttivo può nominare un nuovo Consigliere Onorario a maggioranza semplice.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni: 
rappresenta ad ogni effetto l’associazione, anche in giudizio nei confronti di terzi;
convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni e le verbalizzazioni al Segretario;
relaziona l’assemblea sull’andamento della associazione;
può decidere su argomenti con carattere di particolare urgenza relazionando il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
autorizza straordinariamente il Tesoriere a disporre uscite di cassa per spese urgenti senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, al quale comunque relazionerà nella prima adunanza disponibile.
Al Vice-Presidente sono attribuite le medesime funzioni del Presidente, quando questi è assente o impedito.
Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente nella gestione amministrativa dell’associazione. Ha inoltre i seguenti compiti:
provvede all’organizzazione delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo; 
predispone l’ordine del giorno e verbalizza le adunanze assembleari dei soci e del Consiglio Direttivo;
provvede con cura all’archiviazione dei verbali del Consiglio Direttivo e di tutti gli atti e documenti inerenti la vita associativa;
si occupa della gestione del tesseramento annuale degli associati;
coadiuva il Responsabile Turistico per la gestione organizzativa e amministrativa inerente la partecipazione degli associati ai raduni;
coadiuva il Tesoriere nella predisposizione del resoconto annuale delle entrate e uscite di cassa.

ART. 8 – Gestione Amministrativa e Finanziaria
La gestione amministrativa e patrimoniale dell’associazione è tenuta dal Tesoriere con il supporto del Segretario e del Presidente. Il Tesoriere si occupa della scrupolosa tenuta del patrimonio dell’associazione relazionando periodicamente sull’andamento finanziario dell’associazione.
Tesoriere, Presidente e Segretario esercitano periodicamente la vigilanza sulla tenuta del patrimonio e dei conti dell’associazione nonché sulla oculata gestione di tutte le spese.
Il Tesoriere predispone il resoconto annuale delle entrate e delle uscite di cassa relazionando il Consiglio anche nel corso dell’anno. Il resoconto sarà a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta.
ART. 9 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione potrà essere discusso con assemblea appositamente indetta e con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci. La richiesta di scioglimento dovrà essere sottoscritta da almeno la metà più uno degli associati e dovrà essere preventivamente trasmessa al Consiglio Direttivo.
In caso di particolari gravità avvenute nel corso della vita dell’associazione, lo scioglimento potrà essere proposto all’Assemblea dei soci, dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo compresi i due Consiglieri Onorari.
In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio dell’associazione dovrà essere interamente devoluto in beneficenza ad altra associazione o Ente che persegua fini di pubblica utilità. L’ente a cui destinare il patrimonio sarà deciso dall’assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell’associazione. 
E’ fatto assoluto divieto suddividere gli averi fra gli associati.
ART. 10 – Modifiche statutarie
Di propria iniziativa o con la richiesta della metà più uno dei Soci, il Consiglio Direttivo propone eventuali modifiche allo Statuto in vigore.
Il progetto di modifica dovrà essere portato a conoscenza dei Soci almeno quattro mesi prima dell’assemblea appositamente indetta.
Per le modifiche sarà necessario che all’assemblea partecipino almeno un terzo dei soci e che si abbia almeno la metà più uno dei voti favorevoli.
La consultazione dei soci per l’approvazione delle modifiche statutarie può essere svolta anche tramite votazione in cui il voto potrà essere espresso di persona, per delega o mezzo posta nel rispetto comunque delle maggioranze previste nel comma precedente.

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